Statuto dell’associazione dell’associazione sportiva dilettantistica podistica A.V.I.S. Campobasso

TITOLO PRIMO
Principi Generali

Art.1 – Costituzione e sede
E’costituita in Campobasso, via Liguria n.61, una Associazione sportiva, ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica PODISTICA A.V.I.S. CAMPOBASSO”, in breve di seguito AVIS Campobasso.

Art.2 – Scopi
Le basi fondamentali della Società, sono realizzate sulla fiducia reciproca tra gli associati e sullo spirito di appartenenza.
Il principio ispiratore dell’AVIS Campobasso, è quello di condividere la passione per la corsa, attraverso la gestione di ogni forma di attività ( agonistica, ricreativa, divulgativa e didattica ), idonee al raggiungimento delle proprie finalità.
Essa si prefigge inoltre lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei propri associati.
L’ AVIS Campobasso è apolitica e senza fini di lucro.
Proprio per quest’ultima ragione, ciascun associato deve garantire la massima partecipazione e concorrere alla ricerca di ogni fattore che possa determinare l’autosostentamento dell’Associazione.
Per la realizzazione dei propri scopi, l’AVIS Campobasso si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci salvo avvalersi, occasionalmente, di prestazioni e consulenze esterne specifiche, in occasione di iniziative organizzate autonomamente quali ad esempio gare o convegni per la qualificazione e specializzazione delle proprie attività.
Nella propria sede, sussistendone le condizioni, l’Associazione potrà svolgere l’attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
L’AVIS Campobasso accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della F.I.D.A.L. e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
Essa si impegna, inoltre, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari a suo carico decisi dagli Organi competenti della Federazione, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare che attengono all’attività sportiva.
Quindi, costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti dell’Ente di Promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri associati e dei tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

Art.3 – Durata 
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO SECONDO
Organizzazione
Art.4 – I Soci
Sono Soci dell’AVIS Campobasso tutti coloro che sono regolarmente tesserati, che sono in regola col pagamento della quota annuale di adesione e che condividono gli scopi dell’Associazione.

Art.5 – Diritto dei Soci
Al momento dell’ammissione, tutti i Soci godono del diritto di partecipazione di voto alle assemblee sociali nonché di candidatura agli Organi dell’Associazione.
Tale diritto verrà acquisito dal socio minorenne dal momento in cui raggiunge la maggiore età.


Art.6 – Domanda di ammissione
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall’Associazione, sia ricreative che sportive, ed abbiano una condotta di lealtà in linea con gli obiettivi che l’Associazione stessa si prefigge ed i principi per i quali essa è stata costituita.
Ai fini sportivi, il principio di lealtà corrisponde al rispetto delle regole, dei propri concorrenti ed in particolare all’astensione da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della F.I.D.A.L.e dei suoi Organi.
Tutti coloro che intendono aderire all’AVIS Campobasso, dovranno fare domanda al Presidente che la porterà in discussione alla prima riunione utile del Consiglio direttivo.
In caso di domanda di ammissione a socio, presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da un genitore che rappresenta il figlio a tutti gli effetti nei confronti della Società e risponde verso la stessa per tutte le eventuali obbligazioni.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

TITOLO TERZO
Funzionamento degli Organi

Art.7 – Gli Organi
Gli Organi sociali sono:
a – l’Assemblea generale dei soci;
b – il Consiglio direttivo;
c – il Presidente.

Art.8 –L’Assemblea generale dei soci
L’Assemblea generale dei soci è il massimo Organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo.
Possono partecipare all’Assemblea solo i soci in regola col versamento della quota annuale di adesione.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’Assemblea generale dei soci è ritenuta valida in prima convocazione se è presente il 50% più uno degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, senza limitazione di presenza.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dalla metà più uno degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote annuali di adesione, che ne propone anche l’ordine del giorno.
In tal caso, il Consiglio direttivo delibera la convocazione dell’Assemblea in tempi adeguatamente brevi.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere anche fatta qualora lo richiedesse la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo.
L’Assemblea può essere convocata o presso la sede sociale oppure in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
Nell’Assemblea con funzioni elettive, qualora fosse necessario il voto segreto, vengono nominati due scrutatori che non siano candidati a ricoprire cariche sociali.
Il Presidente dirige e regola lo svolgimento dei lavori assembleari.
Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante preventivamente nominato, e messo a disposizione di tutti gli associati per la consultazione.
L’Assemblea generale dei soci viene convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante avvisi da affiggere nella sede sociale e nella bacheca oppure tramite lettera ordinaria, fax o qualsiasi altra forma di comunicazione da far pervenire direttamente al socio.
Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
• approvare il Bilancio preventivo e consuntivo,
• eleggere il Consiglio direttivo;
• eleggere il Presidente.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
• approvare e modificare lo Statuto sociale;
• approvare e modificare il Regolamento;
• sostituire i membri dimissionari o decaduti degli Organi sociali;
• deliberare in merito all’acquisto di beni materiali o immateriali per conto della Società;
• deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e determinarne le modalità di liquidazione.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato di volta in volta dall’Assemblea generale dei soci su proposta dello stesso.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente determina la decisione da adottare.
Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri nel corso del mandato, gli stessi saranno reintegrati nella prima riunione utile dell’Assemblea dei soci.
Se il numero dei dimissionari sarà tale da non consentire il raggiungimento del numero legale, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto.
Al verificarsi di tale ipotetico evento, dovrà essere convocata immediatamente l’Assemblea straordinaria per la nomina dei nuovi consiglieri.
Fino alla nuova costituzione e limitatamente alla gestione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente.
Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nel rispetto del Regolamento sociale.
E’ di competenza del Consiglio Direttivo:
• nominare il vice Presidente;
• redigere il Bilancio preventivo e consuntivo;
• fissare le date per la convocazione delle Assemblee;
• valutare le domande di ammissione dei nuovi soci e deliberarne l’eventuale adesione;
• determinare la quota annuale di adesione;
• elaborare ed approvare il programma annuale di attività;
• applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure a seguito di richiesta fatta da almeno la metà dei consiglieri.

Art.10 – Il Presidente
Il Presidente è il responsabile legale dell’Associazione.
Per una migliore e più funzionale gestione societaria, il Presidente può conferire specifiche deleghe ai singoli componenti il Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente.

TITOLO QUARTO
Patrimonio e Bilanci

Art.13 – I Bilanci
Il Consiglio Direttivo redige i Bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci.
Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del Bilancio, prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea, deve essere messa a disposizione degli associati per una preventiva verifica.
L’esercizio sociale dura dal 1 gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno.

Art.14 – Il
Patrimonio

Il patrimonio dell’AVIS Campobasso, è rappresentato dalle quote associative annuali, dai contributi di Enti e Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da quelli rinvenienti dalle competizioni sportive.


TITOLO QUINTO
Scioglimento


Art.15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
Affinché il provvedimento sia valido, è opportuna la presenza dei 2/3 dei soci , che si esprime con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo, avverrà a favore di altra associazione che persegue analoghe finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art.16 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della F.I.D.A.L. a cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

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